Concessioni edilizie

DESTINATARI
Ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 23/1985 chiunque intenda eseguire opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, salvo per le categorie di opere di cui all'articolo 13 della stessa L.R. n. 23/1985 come modificato dalla L.R. n. 05/2003 (soggette ad autorizzazione edilizia ed eventualmente a D.I.A.) e di cui all'articolo 15 (opere soggette a semplice comunicazione - opere interne e opere edilizie libere), deve preventivamente ottenere la Concessione Edilizia.


DOVE RIVOLGERSI
Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 380/2001, il rilascio della Concessione Edilizia è di competenza del Dirigente o del Responsabile del competente Ufficio Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/06/2007, il Comune di Villa San Pietro ha istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) avente il compito di ricevere le istanze di Concessione Edilizia e di curarne l'istruttoria e il procedimento amministrativo.

Il S.U.E. ha sede presso il piano terra della Casa Comunale sita nella Piazza San Pietro al n. 06.



IL PROCEDIMENTO
Il procedimento si apre con istanza dell'interessato, la quale deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa ivi indicata.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione anche diversi modelli precompilati per le dichiarazioni che a vario titolo devono essere rese nel corso del procedimento dal richiedente e dal progettista incaricato.

La richiesta così composta, può essere depositata direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero trasmessa per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PIAZZA SAN PIETRO, 6 - 09010 VILLA SAN PIETRO.

L'Ufficio Protocollo provvede a registrare la pratica in ingresso e a trasmetterla senza indugio allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

Il S.U.E. attribuisce alla pratica in ingresso un numero progressivo interno e la inserisce nel piano di lavoro.

Le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, quale risulta dalla registrazione presso l'Ufficio Protocollo.

Verificata la completezza formale della documentazione prodotta il S.U.E., per mezzo del proprio personale e del responsabile del procedimento, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

comunica agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l'avvio del procedimento ed il relativo responsabile ai sensi della L 241/1990;
richiede agli interessati entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, integrazioni di documenti e/o elaborati di progetto qualora lo ritenga necessario;
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, cura l'istruttoria della pratica, acquisisce direttamente anche mediante conferenza di servizi le autorizzazioni e i nulla osta previsti dalla normativa vigente in materia (salvo l'intervento sia soggetto all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 la quale deve essere oggetto di apposita e separata istanza), valuta la conformità  del progetto alla normativa vigente. Il termine è sospeso nel caso di cui al precedente punto 2 sino all'inoltro della documentazione integrativa richiesta;
qualora ritenga che al fine del rilascio della Concessione Edilizia sia necessario apportare modifiche di modesta entità  rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al precedente punto 3, richiedere tali modifiche all'interessato, illustrandone le ragioni.
L'interessato si pronuncia sulla richiesta entro il termine stabilito e in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.

La richiesta di cui al presente punto sospende i termini di cui al punto 3.


Il S.U.E., attraverso il personale ad esso affidato e del responsabile del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, perfezionata l'istruttoria e valutata la conformità del progetto alla normativa vigente:


Nel caso di esito negativo
comunica agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 le cause ostative all'accoglimento della richiesta, invitando gli stessi a produrre eventuali memorie o documenti ritenuti idonei a contro dedurre le ragioni ostative comunicate, entro il termine di dieci giorni.

Trascorso tale termine senza che siano state depositate memorie e documenti in tal senso, il S.U.E. notifica il Provvedimento di Diniego e l'intervento proposto non potrà  essere realizzato.

E' fatta salva la possibilità  degli interessati di presentare una nuova e separata istanza.


Nel caso di esito favorevole
comunica l'esito favorevole contestualmente agli oneri concessori se dovuti e alla documentazione amministrativa di rito per il ritiro del formale atto di Concessione Edilizia.
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