Autorizzazioni paesaggistiche

DESTINATARI
Ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 (Codice Urbani), i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree soggette a tutela paesaggistica ai sensi degli artt. 138, 141, 157 ovvero tutelati ai sensi dell'art. 142 ovvero ancora sottoposti a tutela per effetto del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.), non possono distruggerli, nè introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto della protezione.

Qualora abbiano interesse ad eseguire in tali beni delle opere, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione o all'ente locale al quale la regione ha delegato le funzioni i progetti delle opere che si intendono eseguire, corredati della documentazione prevista, affinchè ne sia accertata la compatibilità  paesaggistica e sia rilasciata l'autorizzazione a realizzarli.



LIMITE ALLE COMPETENZE COMUNALI


La normativa vigente affida alle Regioni la competenza del rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche nonchè la possibilità  di delegare altri enti locali (Province e Comuni) all'esercizio anche solamente parziale delle funzioni ad essa attribuite per legge.



La Regione Autonoma della Sardegna con legge regionale n. 28/1998 ha delegato ai Comuni competenti per territorio la competenza al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche che riguardino categorie di opere riconducibili ad un elenco predeterminato dalla medesima legge regionale n. 28/1998 e precisamente:


interventi su edificio privato riguardante la categoria di opere di cui all'articolo 31 della L. 457/1978, eccetto quelli di cui alla lettera e) e quelli ricadenti in aree di centro storico (Zona Urbanistica A) non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi dell'ex L. 1497/1939;
interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche B, con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;
interventi di nuova costruzione ricadenti in aree soggette a pianificazione attuativa precedentemente approvata ai sensi dell'ex legge 1497 del 1939;
posa in opera di insegne;
linee elettriche di bassa tensione;
trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;
opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica E), purchè sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq;
attività  silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fascie tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2Ha;
opere di cui agli artt. 13 e 15 della legge regionale n. 23/1985 e s.m.i.;
pareri di cui alla lettera d, comma 1, dell'art. 28 della L.R. 23/1985 che abbiano per oggetto la categorie di opere di cui ai punti precedenti;
pertanto solamente per tali opere la richiesta di autorizzazione paesaggistica potrà  essere rivolta al Comune.

Tutte le tipologie di opere non espressamente previste nel precedente elenco rimangono di competenza Regionale.

In ogni caso le richieste di autorizzazione paesaggistica, per effetto della medesima legge regionale n. 28/1998, sia che siano di competenza comunale che regionale dovranno essere depositate presso il Comune competente per territorio, il quale provvederà  nel caso di opere di competenza Regionale a trasmettere la documentazione relativa al competente Ufficio Regionale che curerà  l'istruttoria e adotterà  il provvedimento finale.


INTERRELAZIONE TRA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA ED AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE EDILIZIA

Ai sensi dell'articolo 159 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, l'autorizzazione paesaggistica deve assumere la forma di un autonomo e specifico atto, e non sostituisce il titolo abilitativo ma ne è presupposto per l'ottenimento.



Ciò significa che l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica non legittima il richiedente all'esecuzione dei lavori, i quali, potranno essere iniziati solamente dopo l'ottenimento del comune titolo abilitativo (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, D.I.A....) il quale non potrà  essere rilasciato senza che venga preventivamente ottenuta la relativa autorizzazione paesaggistica.



Nel concreto, nella fattispecie in cui l'interessato intenda eseguire opere edilizie in ambito tutelato, la cui competenza sia stata delegata al Comune per effetto della legge regionale n. 28/1998, dovrà  necessariamente inoltrare due distinte istanze di autorizzazione paesaggistica e di autorizzazione o concessione edilizia.



I procedimenti amministrativi verranno condotti contemporaneamente, ciascuno secondo la propria normativa di riferimento.



Pertanto con l'istruttoria relativa all'autorizzazione paesaggistica verrà  valutata la compatibilità  dell'intervento con il bene paesaggistico riconosciuto dal vincolo mentre con l'istruttoria dell'autorizzazione o concessione edilizia verrà valutata la compatibilità  dell'intervento con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente.



Ciò comporta necessariamente che il procedimento amministrativo relativo al rilascio dell'autorizzazione o della concessione edilizia non potrà  perfezionarsi sino alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica che ne è un presupposto fondamentale senza il quale l'autorizzazione o la concessione edilizia non potranno essere rilasciati.



Analogo procedimento si apre nel caso di opere di competenza Regionale salvo che in questo caso le istruttorie relative agli aspetti paesaggistici e agli aspetti urbanistico-edilizi sono condotte da Uffici appartenenti ad enti diversi.



In quest'ultimo caso dunque l'Amministrazione Comunale non potrà rilasciare il titolo abilitativo richiesto (concessione edilizia, autorizzazione edilizia, D.I.A....) sino a quanto il competente Ufficio Regionale non adotti il formale atto di autorizzazione paesaggistica e lo notifichi all'interessato ed al Comune.




DOVE RIVOLGERSI


Il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica la cui competenza è delegata al Comune per effetto della L.R. n. 28/1998  è affidato al Dirigente o al Responsabile del competente Ufficio Comunale.



Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/06/2007, il Comune di Villa San Pietro ha istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) avente il compito di ricevere le istanze di Autorizzazione Paesaggistica di competenza Comunale e di curarne l'istruttoria e il procedimento amministrativo.



Il S.U.E. ha sede presso il piano terra della Casa Comunale sita nella Piazza San Pietro al n. 06.


IL PROCEDIMENTO


Il procedimento si apre con istanza dell'interessato, la quale deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa ivi indicata.



L'Amministrazione Comunale mette a disposizione anche diversi modelli precompilati per le dichiarazioni che a vario titolo devono essere rese nel corso del procedimento dal richiedente e dal progettista incaricato.



La richiesta così composta, può essere depositata direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero trasmessa per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo:



COMUNE DI VILLA SAN PIETRO - SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA



PIAZZA SAN PIETRO, 6 -  09010 VILLA SAN PIETRO.



L'Ufficio Protocollo provvede a registrare la pratica in ingresso e a trasmetterla senza indugio allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).



Il S.U.E. inserisce la pratica nel piano di lavoro.



Le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, quale risulta dalla registrazione presso l'Ufficio Protocollo.



Verificata la completezza formale della documentazione prodotta il S.U.E., per mezzo del proprio personale e del responsabile del procedimento, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

comunica agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l'avvio del procedimento ed il relativo responsabile ai sensi della L 241/1990;
richiede agli interessati, integrazioni di documenti e/o elaborati di progetto qualora lo ritenga necessario;
entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, cura l'istruttoria della pratica, formula il parere di cui all'art. 4 della L.R. n. 28/1998, redige la relazione sugli accertamenti svolti di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004, attraverso i quali, valuta la compatibilità  dell'intervento con le forme di tutela previste dal vincolo paesaggistico. Il termine è sospeso nel caso di cui al precedente punto 2 sino all'inoltro della documentazione integrativa richiesta;
qualora ritenga che al fine del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica sia necessario apportare modifiche di modesta entità  rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al precedente punto 3, richiedere tali modifiche all'interessato, illustrandone le ragioni.


L'interessato si pronuncia sulla richiesta entro il termine stabilito e in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni.



La richiesta di cui al presente punto sospende i termini di cui al punto 3.




Il S.U.E., attraverso il personale ad esso affidato e del responsabile del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, perfezionata l'istruttoria e valutata la compatibilità  del progetto con le forme di tutela disposte dal vincolo paesaggistico:


 

Nel caso di esito negativo


comunica agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 le cause ostative all'accoglimento della richiesta, invitando gli stessi a produrre eventuali memorie o documenti ritenuti idonei a contro dedurre le ragioni ostative comunicate, entro il termine di dieci giorni.



Trascorso tale termine senza che siano state depositate memorie e documenti in tal senso, il S.U.E. notifica il Provvedimento di Diniego e l'intervento proposto non potrà  essere realizzato.



A tal punto, anche il procedimento parallelo inerente il titolo abilitativo (autorizzazione o concessione edilizia) si conclude con lo stesso esito.



E' fatta salva la possibilità  degli interessati di presentare una nuova e separata istanza.



Nel caso di esito favorevole


comunica l'esito favorevole contestualmente alla documentazione amministrativa di rito per il ritiro del formale atto di Autorizzazione Paesaggistica.



EFFICACIA DELL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA



Come precedentemente specificato, l'autorizzazione paesaggistica non è titolo sufficiente per l'esecuzione dei lavori.



Essa infatti rappresenta un atto fondamentale e presupposto per il successivo rilascio del titolo abilitativo (autorizzazione o concessione edilizia).



Pertanto contestualmente o subito dopo l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, il S.U.E., se ritenuto l'intervento proposto coerente anche con la disciplina urbanistica ed edilizia vigente rilascerà  anche il relativo titolo abilitativo (come anzi detto promosso con separato e specifico procedimento amministrativo).



Il titolo abilitativo (autorizzazione o concessione edilizia), avrà  una specifica condizione che subordina l'inizio dei lavori al trascorrere di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento alla competente Soprintendenza, di copia dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata.



Ai sensi dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 42/2004 e della Direttiva n. 01 L.R. n. 28/1998 infatti, il Comune è tenuto a trasmettere copia dell'Autorizzazione Paesaggistica, con in allegato tutta la documentazione tecnica ed amministrativa prevista dalla normativa vigente compresa la relazione comunale di cui al comma 2 dello stesso articolo, alla Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le provincie di Cagliari e Oristano, per la verifica di legittimità ..



La soprintendenza, ai sensi del comma 3 dell'articolo 159 del D.Lgs. n. 42/2004, può con provvedimento motivato annullare entro il termine di 60 gg. appunto, il provvedimento comunale adottato.



Di converso il Comune è costretto in autotutela ad annullare tutti gli atti consequenziali e dunque anche il titolo abilitativo rilasciato (autorizzazione o concessione edilizia).



Pertanto assumendo l'autorizzazione paesaggistica piena efficacia solo trascorso il termine precedentemente descritto senza che la Soprintendenza abbia emesso provvedimento motivato di annullamento, ne consegue che anche i lavori ivi previsti non potranno essere iniziati prima di tale termine, in quanto se iniziati, nel caso di annullamento del provvedimento comunale, si connoterebbero come opere realizzate in base a permesso annullato e dunque sanzionabili secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Ex Legge 1497/1939 e s.m.i.;

Legge 431/1985 e s.m.i.;

Legge 47/1985 e s.m.i.;

D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

Legge Regionale n. 28/1998 e s.m.i.;


Direttive di cui alla L.R. n. 28/1998 e s.m.i.;


Legge Regionale n. 23/1985 e s.m.i.;

Legge Regionale n. 45/1989 e s.m.i.;

Legge Regionale n. 8/2004 e s.m.i.;

Piano Paesaggistico Regionale e s.m.i.;
Leggi e Decreti puntuali di istituzione aree di particolare interesse paesaggistico;
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