Certificati di agibilità

DESTINATARI
Il Certificato di Agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati, valutate secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

Ai sensi dell'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., il soggetto titolare (o loro aventi causa) della Concessione Edilizia, dell'Autorizzazione Edilizia o della D.I.A. che comportino i seguenti interventi:

nuove costruzioni;
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti installati;
entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, è tenuto a presentare allo Sportello Unico per l'Edilizia la richiesta per l'ottenimento del Certificato di Agibilità.

La mancata presentazione della richiesta comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da lire 150.000 a lire 900.000 (ora rispettivamente da € 77,47 a € 464,81).


DOVE RIVOLGERSI
Il rilascio del Certificato di Agibilità è di competenza del Dirigente o del Responsabile del competente Ufficio Comunale.

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 19/06/2007, il Comune di Villa San Pietro ha istituito ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 380/2001 lo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.) avente il compito di ricevere le istanze per l'ottenimento del Certificato di Agibilità e di curarne l'istruttoria e il procedimento amministrativo.

Il S.U.E. ha sede presso il piano terra della Casa Comunale sita nella Piazza San Pietro al n. 06.


IL PROCEDIMENTO
Il procedimento si apre con istanza dell'interessato, la quale deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e corredato di tutta la documentazione tecnica ed amministrativa ivi indicata.

L'Amministrazione Comunale mette a disposizione anche diversi modelli precompilati per le dichiarazioni che a vario titolo devono essere rese nel corso del procedimento dal richiedente e dal professionista incaricato.


In particolare si precisano:
ricevuta di avvenuto deposito dell'accatastamento dell'edificio;
dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto approvato, nonchè in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla conformità  delle opere realizzate alla Legge 13/1989 e s.m.i. inerente il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche;
dichiarazione resa da professionista abilitato in merito alla conformità delle opere realizzate alla Legge 10/1991 inerente il contenimento del consumo energetico;
dichiarazione resa da professionista abilitato, attestante se le opere realizzate rientrano o meno tra quelle di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. n. 380/2001 e sono dunque soggette all'obbligo del Collaudo Statico;
certificato di collaudo statico nel caso in cui dalla dichiarazione di cui al precedente punto 5 risulti che l'opera è compresa tra quelle di cui all'art. 53 comma 1 del D.P.R. 380/2001;
dichiarazione resa da professionista abilitato, attestante l'idoneità statica delle opere realizzate nel caso in cui le opere non rientrino tra quelle di cui al precedente punto 6;
dichiarazione resa da professionista abilitato, attestante la realizzazione di opere o l'esercizio di attività soggette alla normativa sulla prevenzione degli incendi soggette alle visite e ai controlli periodici dei VV.F;
certificato di prevenzione incendi (C.P.I.) rilasciato dal competente organo dei VV.F. Nel caso in cui dalla dichiarazione di cui al precedente punto 8 si evinca la presenza di opere o attività soggette alla normativa sulla prevenzione degli incendi;
dichiarazione resa da professionista abilitato attestante la presenza nell'immobile realizzato dei seguenti impianti eventualmente installati, soggetti alla disciplina sulla sicurezza degli impianti di cui al capo V del D.P.R. 380/2001 (art. 107):
a) Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;

b) Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

c) Impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

d) Impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore (non soggetti in ogni caso a deposito progetto);

e) Gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;

f) Gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

g) Gli impianti di protezione antincendio;

per ciascuno degli impianti installati, di cui al precedente punto 10:
a) dichiarazione resa da professionista abilitato, attestante se le caratteristiche dimensionali sono superiori ai limiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 447/1991 (regolamento di attuazione della L. 46/1990 ora trasfusa nel D.P.R. 380/2001) e pertanto gli stessi sono soggetti al deposito del progetto di cui all'art. 110 del D.P.R. 380/2001;

b) progetto degli impianti installati nella fattispecie in cui dalla dichiarazione di cui al precedente punto 11a si evinca che gli stessi hanno caratteristiche dimensionali superiori ai limiti di cui all'art. 4 del D.P.R. 447/1991;

per ogni impianto installato tra quelli di cui al precedente punto 10:
a) dichiarazione di conformità di cui all'art. 113 del D.P.R. 380/2001, rilasciata dalla ditta esecutrice;

b) relazione contenete la tipologia dei materiali usati, rilasciata dalla ditta esecutrice;

c) copia fotostatica del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., attestante che la ditta esecutrice è abilitata ai sensi dell'art. 109 del D.P.R. 380/2001, all'installazione degli impianti medesimi;

La richiesta così composta, può essere depositata direttamente presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, ovvero trasmessa per mezzo posta raccomandata con ricevuta di ricevimento al seguente indirizzo:

COMUNE DI VILLA SAN PIETRO – SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

PIAZZA SAN PIETRO, 6 – 09010 VILLA SAN PIETRO.

L'Ufficio Protocollo provvede a registrare la pratica in ingresso e a trasmetterla senza indugio allo Sportello Unico per l'Edilizia (S.U.E.).

Il S.U.E. inserisce la pratica nel piano di lavoro.

Le richieste sono esaminate in ordine cronologico di arrivo, quale risulta dalla registrazione presso l'Ufficio Protocollo.

Verificata la completezza formale della documentazione prodotta il S.U.E., per mezzo del proprio personale e del responsabile del procedimento, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze:

comunica agli interessati entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, l'avvio del procedimento ed il relativo responsabile ai sensi della L 241/1990;
richiede agli interessati entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, integrazioni di documenti qualora lo ritenga necessario;
entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, cura l'istruttoria della pratica, esegue eventuale ispezione dell'edificio, verifica la documentazione depositata, valuta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità risparmio energetico dell'edificio e degli impianti oggetto dell'istanza. Il termine è sospeso nel caso di cui al precedente punto 2 sino all'inoltro della documentazione integrativa richiesta;
Il S.U.E., attraverso il personale ad esso affidato e del responsabile del procedimento, ciascuno per le proprie competenze, perfezionata l'istruttoria e valutata l'ammissibilità dell'istanza:

Nel caso di esito negativo
comunica agli interessati, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 le cause ostative all'accoglimento della richiesta, invitando gli stessi a produrre eventuali memorie o documenti ritenuti idonei a contro dedurre le ragioni ostative comunicate, entro il termine di dieci giorni.

Trascorso tale termine senza che siano state depositate memorie e documenti in tal senso, il S.U.E. notifica il Provvedimento di Diniego.

E' fatta salva la possibilità  degli interessati di presentare una nuova e separata istanza.


Nel caso di esito favorevole
comunica l'esito favorevole contestualmente agli oneri relativi ai diritti di segreteria e alla consistenza catastale dell'immobile qualora non ancora versati e alla documentazione amministrativa di rito per il ritiro del formale Certificato di Agibilità.


NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Legge 5 Marzo 1990 n. 46 e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica 6 Dicembre 1991 n. 447 e s.m.i.;

Legge 9 Gennaio 1991 n. 10 e s.m.i.;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;

Decreto del Presidente della Repubblica 6 Giugno 2001 n. 380 e s.m.i.;
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