Amministrazione trasparente


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LIMITAZIONI AL RIUTILIZZO DEI DATI PERSONALI PUBBLICATI.
ll responsabile per la trasparenza, in esecuzione al provvedimento n. 243/2014 dell’autorità Garante per la protezione dei dati personali avvisa tutti i fruitori del sito istituzionale www.comune.villasanpietro.ca.it del comune di Villa San Pietro (CA) che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili esclusivamente alle condizioin previste dall anormativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e Dlgs. 36/2006 di recepimento della stesa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Pertanto si rammenta che è illecito, a titolo d'esempio, riutilizzare a fini di marketing o di propaganda elettorale i recapiti e gli indirizzi di posta elettronica del personale e degli amministratori pubblicati obbligatoriamente, in quanto tale ulteriore trattamento deve ritenersi incompatibile con le originarie finalità di trasparenza per le quali i dati sono resi pubblicamente disponibili. 



 

Limiti al "riutilizzo" di dati personali (artt. 4 e 7 del d. lgs. n. 33/2013)

Si informa il pubblico che i dati personali pubblicati nella Sezione Amministrazione trasparente, sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.


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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 2013 il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante disposizioni in materia di

“Riordino della disciplinariguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenzae diffusione di informazioni da partedelle pubbliche amministrazioni”.
Il provvedimento, predisposto in attuazione dei principi e criteri di delega previstidall’articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni perla prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, riordina, in un unico corpo normativo, le numerose disposizioni legislative in materia di obblighi di informazione, trasparenza e pubblicità da parte delle pubbliche amministrazioni, susseguitesi nel tempo e sparse in testi normativi non sempre coerenti con la materia in argomento.
Tuttavia, il decreto legislativo non si limita alla sola ricognizione e al coordinamento delle disposizioni vigenti ma modifica e integra l’attuale quadro normativo, prevedendo ulteriori obblighi di pubblicazione di dati ed ulteriori adempimenti.

Le principali novità
Tra le novità più rilevanti introdotte dal testo di legge, aventi un forte impatto sugli enti locali, si segnalano: l’istituzione del diritto del accesso civico, l’obbligo di predisporre e pubblicare il Piano triennale per la trasparenza, l’obbligo di nominare il Responsabile della trasparenza in ogni amministrazione, la rivisitazione della disciplina in materia di trasparenza sullo stato patrimoniale di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine, l’obbligo di definire nella home page del sito istituzionale di ciascun Ente un'apposita sezione denominata “Amministrazione trasparente”.
In particolare, il decreto introduce, disciplinandone anche le modalità, l’istituto dell’ accesso civico, che consiste nella potestà attribuita a tutti i cittadini, senza alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva e senza obbligo di motivazione, di avere accesso e libera consultazione a tutti gli atti - documenti, informazioni o dati - della
pubblica amministrazione per i quali è prevista la pubblicazione. In tal senso, su ogni sito istituzionale dovrà essere resa accessibile e facilmente consultabile una sezione apposita denominata “Amministrazione trasparente” in cui saranno pubblicati documenti, informazioni o dati per un periodo di 5 anni e a cui il cittadino avrà libero accesso.

 
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