ICI

Regolamento ICI


DESTINATARI
L'ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:


dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
dai concessionari di aree demaniali

Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

In caso di successione il coniuge superstite diviene titolare per legge (art. 540 del Codice Civile) del diritto di abitazione sull'immobile di residenza coniugale ed è quindi tenuto al pagamento dell'I.C.I. per intero, anche in presenza di altri eredi.

ATTENZIONE!!!
A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dal pagamento dell'ICI l'unità  immobiliare adibita ad abitazione principale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista


dl 93-2008 - conv. in L. 126-2008

QUANTO SI PAGA

VEDI CALCOLO ICI


Per calcolare quanto si deve pagare è necessario conoscere i seguenti dati:


1 base imponibile.
Per i fabbricati, questa base è rappresentata dalla rendita catastale iscritta negli atti presso l'agenzia del territorio. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale di comune commercio al 1 gennaio dell'anno, determinato con riguardo anche dai prezzi medi rilevati sul mercato per la vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Una volta stabilita la corretta rendita catastale, la base imponibile si ottiene rivalutando la rendita del 5% (rivalutazione disposta, a partire dal 1 gennaio 1997, art. 3 comma 48, della legge 23 dicembre 1996 n .662) e poi moltiplicando per un coefficiente previsto dalla legge, che è diverso per tipologia di immobile, secondo la seguente tabella:




TIPO DI IMMOBILE
(CATEGORIA CATASTALE)

COEFICIENTE DI MOLTIPLICAZIONE

Categorie: A e C (escluso A/10 e C/1)

100
Categoria B
140
Categoria A/10 e D (esclusi i fabbricati di Cat. D privi di rendita definitiva posseduti da società  o da imprese)


50
Categoria C/1
34

2 aliquota
Stabilita la base imponibile, il calcolo dell'I.C.I. consiste nell'applicazione dell'aliquota dovuta. Le aliquote possono variare a seconda del tipo e dell'utilizzo dell'immobile per il quale si calcola l'imposta dovuta e vengono determinate dal Comune anno per anno. Per pagare l'imposta, si ricorda che è necessario procuransi le informazioni aggiornate sulle aliquote e sulle detrazioni in riferimento all'anno d'imposta. (vedi calcolo dell'ici)


FORMULA
Base imponibile = R.C. rivalutazione 5% x coefficiente di moltiplicatore x aliquota



QUANDO SI PAGA
La legge stabilisce che con decorrenza 1 maggio 2007, il contribuente ha due possibilità  per pagare l'ici complessivamente dovuta:

in due rate
la prima rata - per il periodo del primo semestre , pari al 50% dell'imposta dovuta -  deve essere pagata entro il 16 giugno

la secondo rata  - a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno- deve essere versata entro il 16 dicembre.

In un'unica sola rata annuale

L'ici dovuta per tutto l'anno deve essere corrisposta entro il 16 giugno



COME SI PAGA
Tramite posta su c/c n. 88679212 intestato a :
EQUITALIA SARDEGNA SPA
VILLA SAN PIETRO -CA - ICI 

Tramite modello F24 indicando i seguenti codici;
3901 ICI per abitazione principale
3903 ICI per aree fabbricabili
3904 ICI per altri fabbricati
3906 ICI interessi
3907 ICI Sanzioni










RAVVEDIMENTO OPEROSO (vedi modulo pdf)
Per chi paga in ritardo è possibile la regolarizzazione tramite ravvedimento operoso.

In caso di mancato o parziale pagamento dell'ici nei termini prescritti è possibile regolarizzare il versamento come segue:

entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta maggiorata della sanzione del 2,5% e degli interessi legali (rapportati al giorno di ritardo):

dal 31 giorno all'anno dalla scadenza del termine per il versamento, pagando l'imposta dovuta maggiorata della sanzione del 3% e degli interessi legali (rapportati ai giorni di ritardo).

Gli importi così determinati a titolo ed interessi vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare, il pagamento va effettuato utilizzando il bollettino postale per il pagamento dell'imposta ici ordinaria barrando la casella del ravvedimento operoso.

Il modulo compilato va presentato all'ufficio tributi con allegato copia del versamento effettuato.



RIMBORSO SOMME VERSATE E NON DOVUTE

Il contribuente che ritiene di aver diritto al rimborso può rivolgere al Comune, ufficio tributi, la richiesta di rimborso delle somme versate e non dovute.

La domanda di rimborso deve essere motivata, sottoscritta dal contribuente e deve essere obbligatoriamente corredata dai necessari allegati.(versamenti)

La richiesta di rimborso ai sensi dell'art. 1 comma 164 L.n. 296/2006 ( finanziaria 2007), deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Tale termine quinquennale vale esclusivamente a partire dalle annualità  d'imposta per le quali, secondo la normativa precedentemente in vigore, non era scaduto il termine di richiesta al 01/01/2007



DICHIARAZIONE
La legge finora prevedeva per i contribuenti , oltre l'obbligo di pagare l'imposta, anche quello di dichiarare le variazioni riguardanti lo stato giuridico, l'utilizzo del proprio immobile, a seguito delle quali derivasse un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Attualmente, a seguito della nuova disciplina stabilita dalla legge n. 248 del 04/08/2006 di conversione del cosiddetto decreto Bersani, e della legge finanziaria 2007 ( L. 27/12/2006 n. 296), tale obbligo viene abolito dal 1 gennaio 2007. E' obbligatorio presentare la dichiarazione sè il soggetto predisposto al pagamento dell'ici non è lo stesso dell'iscritto all'agenzia del territorio nel certificato catastale, o comunque usufruisce di qualche agevolazione ( detrazione abitazione principale, comodato d'uso, stato di inagibilità).

Il modulo di dichiarazione ministeriale è disponibile gratuitamente presso l'ufficio tributi del Comune di Villa San Pietro, nel periodo di scadenza della prima rata dell'imposta ici.

Il termine per la presentazione della dichiarazione è il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno precedente (mod. unico, 730 ).




ACCERTAMENTO
Nell'ipotesi in cui, l'ufficio effettui controlli e riscontri mancati o parziali versamenti dell'imposta dovuta senza usufruire, in entrambi i casi del ravvedimento, può emettere appositi atti di accertamento per il recupero dell'imposta pagata, con l'applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge. Attualmente la sanzione che viene applicata in caso di omissione parziale o totale di pagamento è del 30% dell'imposta non versata.



ISTANZA RIESAME AVVISO DI ACCERTAMENTO

Le ragioni per cui si riceve un avviso di accertamento possono essere molteplici, è quindi importante controllare l'avviso di accertamento ricevuto, e nel caso vi fossero dati errati, utilizzare il modulo allegato alla presente scheda per indicare gli errori o i dati eventualmente mancanti. L'interessato può presentare la domanda utilizzando il modello (vedi file pdf) in uno dei seguenti modi:

consegnandola direttamente all'ufficio tributi
per posta raccomandata a/r indirizzandola al Comune di Villa San Pietro Ufficio Tributi P.zza San Pietro n. 6
via fax al 070907419
La domanda di riesame deve essere presentata entro 60 gg dalla data di notifica dell'accertamento.

La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

Il servizio provvede entro 30gg a riesame della pratica e comunica per iscritto l'esito del procedimento.



RICHIESTA DI DISCARICO O SGRAVIO CARTELLA

E' possibile richiedere all'ufficio ICI il discarico (annullamento totale) o lo sgravio (annullamento parziale) di una cartella esattoriale per i seguenti motivi:

-· L'imposta richiesta è stata già  stata assolta con pagamento di accertamento già  notificato dal Comune;

-· l'imposta richiesta con la cartella esattoriale si riferisce ad un atto di accertamento annullato dall'ufficio ICI;

-· l'imposta richiesta con la cartella esattoriale si riferisce ad un atto di accertamento rettificato ma tale rettifica non è stata recepita nell'emissione del ruolo per cui l'imposta stessa deve essere in parte decurtata.

-  Altro

La richiesta deve essere presentata su appositi modelli prestampati (vedi file pdf) e deve essere corredata dalla copia della cartella esattoriale oggetto dello sgravio o del discarico, copia del bollettino ici eventualmente pagato.

La domanda deve essere presentata quanto prima, termine ultimo è la data di presentazione del ricorso individuata nella cartella esattoriale.
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