Ufficio elettorale

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

CHE COS'E'
L'Albo in questione, depositato presso la Corte d'Appello di Cagliari, è un elenco, costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda, dal quale vengono nominati coloro che saranno chiamati a svolgere la funzione di Presidente di seggio in occasione di consultazioni elettorali.
L'Albo viene aggiornato annualmente dalla Corte d'Appello su segnalazione del Sindaco e dei Presidenti degli ordini professionali.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Per potersi iscrivere nell'Albo occorre:
-· essere iscritti presso le liste elettorali del Comune;
-· avere un'età  compresa fra i diciotto ed i settanta anni;
-· essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
-· non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 23 del T.U. n. 361/1957;
-· aver presentato apposita domanda all'Ufficiale elettorale entro il 31 ottobre di ogni anno
ADEMPIMENTI DEL COMUNE
I compiti assegnati all'Ufficio elettorale in ordine alla costituzione dell'Albo sono:
-· affiggere, entro il 1° ottobre di ogni anno, un manifesto che invita gli elettori a presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il 31 ottobre;
-· inviare alla Corte d'Appello l'elenco degli iscrivendi e dei cancellandi entro il 31 dicembre;
NOMINA
La nomina a Presidente di seggio elettorale viene fatta ad opera del Presidente della Corte d'Appello di Cagliari entro il 30° giorno antecedente la data fissata per la consultazione.
RINUNCIA ALLA NOMINA
La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi motivi e giustificati motivi.
CANCELLAZIONE DALLE LISTE
La cancellazione può avvenire a seguito di richiesta del cittadino oppure su iniziativa della Corte d'Appello per gravi inadempienze.
La comunicazione dell'elenco dei cancellandi viene comunicata al Comune dal Presidente della Corte d'Appello entro il mese di gennaio.
Normativa
D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);
Legge 21 marzo 1990, n. 53;
Circolare del Ministero dell'Interno del 2 giugno 2000, prot. n. 3067
Dove rivolgersi:
Presso l'Ufficio Elettorale del Comune è disponibile il modulo per la richiesta di iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio. La scadenza per la presentazione delle domande è il 31 ottobre.
 
 


 
ALBO UNICO COMUNALE DEGLI SCRUTATORI

CHE COS'E'
L'Albo in questione, istituito presso ogni Comune, è un elenco costituito da cittadini iscritti alle liste elettorali che abbiano fatto apposita domanda e dal quale la Commissione Elettorale, per ciascuna consultazione elettorale, entro termini tassativamente indicati dalla legge, procede alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale.
REQUISITI PER L'ISCRIZIONE
Per potersi iscrivere nell'Albo unico comunale degli scrutatori occorre:
- essere iscritti presso le liste elettorali del Comune in cui viene formato l' Albo;
- non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 38 del T.U. n. 361/1957 e dall'articolo 23 del T.U. n. 570/1960 come modificato dall'articolo 9, comma 2, della Legge 30 aprile 1999, n. 120;
-· aver presentato apposita domanda all'Ufficio elettorale entro il 30 novembre di ogni anno
 
ADEMPIMENTI DEL COMUNE
I compiti assegnati all'Ufficio elettorale ed alla Commissione elettorale in ordine alla costituzione dell'Albo sono:
-· affissione, entro il mese di ottobre, di un manifesto con cui il Sindaco invita gli elettori a presentare domanda di iscrizione all'Albo entro il mese di novembre;
-· iscrizione all'Albo degli aventi diritto che abbiano presentato domanda nei termini sopra indicati;
-· nomina in pubblica adunanza, da effettuarsi tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione e previa pubblicazione di apposito manifesto, di un numero di nominativi pari a quello richiesto per la regolare composizione dei seggi elettorali;
-· formazione, tramite sorteggio, di una graduatoria di nominativi necessari a sostituire gli eventuali rinunciatari;
-· ulteriore sorteggio, fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei soggetti iscritti all'Albo non sia sufficiente a coprire il numero necessario di scrutatori
 
RINUNCIA ALLA NOMINA
La rinuncia alla nomina è possibile solo per gravi motivi e deve essere comunicata all'Ufficio elettorale immediatamente per poter procedere all'immediata sostituzione del rinunciatario.
CANCELLAZIONE DALLE LISTE
Gli elettori iscritti all'Albo possono presentare domanda di cancellazione, entro il 31 dicembre, per gravi, giustificati e comprovati motivi.
La cancellazione può avvenire d'ufficio nei casi previsti dalla normativa in vigore (articolo 5 legge n. 95/1989).
Normativa
D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali);
Legge 8 marzo 1989, n. 95 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica dell'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570);
Legge 30 aprile 1999, n. 120
Legge 24 novembre 2000, n. 340
Legge 21 dicembre 2005, n. 270
 
 
Dove rivolgersi:
Presso l'Ufficio Elettorale del Comune è disponibile il modulo per la richiesta di iscrizione all'Albo Unico Comunale degli Scrutatori. La scadenza per la presentazione delle domande è il 30 novembre.
 


 
 
TESSERA ELETTORALE

CHE COS'E'
Istituita dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120, la tessera elettorale sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale che veniva stampato e consegnato agli elettori in occasione di ogni consultazione; la sua presentazione, insieme con un valido documento d'identità , rappresenta la condizione necessaria per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto.
CHI LA RILASCIA E CHI NE HA DIRITTO
La tessera viene rilasciata dall'Ufficio Elettorale del Comune di residenza del cittadino iscritto nelle sue liste elettorali.
COSA CONTIENE
La tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero, oltre all'indicazione del Comune di rilascio, contiene i seguenti dati:
1. nome e cognome;
2. luogo e data di nascita;
3. indirizzo;
4. numero e sede della sezione di voto.
La tessera contiene 18 spazi ove vengono certificati le avvenute partecipazioni al voto durante le singole consultazioni elettorali.
Le variazioni dei dati descritti ai punti 3) e 4) vengono tempestivamente trasmessi all'indirizzo del destinatario a cura dell'ufficio elettorale che provvede a far recapitare un tagliando autoadesivo, riportante i dati aggiornati, da incollare all'esterno della tessera.
VALIDITA'
La tessera vale per 18 espressioni di voto e deve essere conservata con cura dal suo titolare.
DETERIORAMENTO, RINNOVO, DUPLICAZIONE PER FURTO O SMARRIMENTO
Nel caso in cui la tessera si sia deteriorata o gli spazi a disposizione per il voto si siano esauriti, il cittadino dovrà presentare una domanda apposita allegandovi la tessera vecchia.
In caso di furto o smarrimento, insieme alla richiesta, il cittadino dovrà  altresì allegare una dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuto furto o smarrimento.
CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO
I cittadini italiani iscritti all'AIRE, qualora intendano avvalersi del diritto di voto, devono ritirare la tessera presso il Comune di iscrizione elettorale in occasione della prima consultazione elettorale utile.
Dove rivolgersi:
Ufficio Elettorale del Comune.
Normativa
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità  di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente);
Decreto del Ministro dell'Interno 16 novembre 2000 (Modificazioni ai modelli di tessera elettorale allegati al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299).
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