Accesso agli atti

ACCESSO ATTI PER TUTTI GLI UFFICI ESCLUSO UFFICIO TECNICO (vedi sotto)

Destinatari:
Tutti i soggetti pubblici e privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi
La richiesta può essere presentata indifferentemente da:
- il diretto interessato;
- un incaricato;
- il legale rappresentante.

Termini di presentazione:
Le richieste di accesso agli atti possono essere presentate dall'utente in qualunque momento.
Requisiti:
Possedere un interesse giuridicamente rilevante e collegato al documento al quale è richiesto l'accesso.

Documentazione:
Se la domanda è presentata dal diretto interessato:
-esibizione di un documento di identità;
-eventuale richiesta scritta su carta semplice o preferibilmente, sul modulo predisposto.

Se la domanda è presentata da un incaricato:
- esibizione del documento di identità dell’incaricato;
- delega scritta dell’interessato;
- fotocopia del documento di identità dell’interessato;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice o preferibilmente, sul modulo predisposto.

Se la domanda è presentata dal legale rappresentante:
- esibizione di un documento di identità;
- autocertificazione dei propri poteri rappresentativi;
- eventuale richiesta scritta su carta semplice, o, preferibilmente, sul modulo predisposto.
 
Modulistica:
Richiesta accesso agli atti
 
Costo:
delibera di Giunta n. 94-2004 - Tariffe costo accesso agli atti
 
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ACCESSO AGLI ATTI DELL'UFFICIO TECNICO COMUNALE

costi accesso ufficio tecnici DGC 3/2020

modulistica accesso atti Ufficio Tecnico

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 PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA-
La domanda può essere presentata da:
- il diretto interessato,
- un incaricato,
- un legale rappresentante
Modalità di presentazione:
la domanda può essere presentata per iscritto (su apposito modulo o su carta libera) o verbalmente:
- di persona
- per telefono
- via e-mail
- via fax

Dove presentarla:
- Ufficio che ha formato l’atto o che lo detiene stabilmente

L'amministrazione ha a disposizione 30 giorni tempo per evadere la richiesta (esclusi quei procedimenti per il quale il regolamento comunale prevede un termine differente).

- CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO -
La procedura di accesso può concludersi con: l’accoglimento, la limitazione, il differimento o il non accoglimento. L’esito è deciso dal responsabile del procedimento; la risposta deve essere comunicata all’utente dall’Ufficio competente a formare il documento o che lo detiene stabilmente.
1. accoglimento: visione e/o estrazione di copia del documento con relativo, eventuale, rimborso dei costi di riproduzione, di spedizione ecc…
2. limitazione: il documento viene reso disponibile con censura delle parti sottratte all’accesso. Sarà cura del responsabile del procedimento, indicare le parti del documento sottratte all’accesso e i motivi di tale limitazione.
3. differimento: l’accesso al documento viene rinviato. Il responsabile del procedimento dovrà specificare e motivare la durata e le ragioni del rinvio.
4. non accoglimento: il documento non può essere visionato e non se ne può ottenere copia. Il non accoglimento è disposto dal responsabile del procedimento, il quale deve esporre in modo chiaro le motivazioni del rifiuto.

- TUTELA -
In caso di non accoglimento, limitazione o differimento del diritto di accesso l’utente può, entro trenta giorni dal ricevimento della risposta, presentare ricorso al TAR o istanza di riesame al Difensore Civico.
Nel caso in cui l’Amministrazione non risponda entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, la richiesta si intende rifiutata (silenzio rifiuto) e, anche in questo caso, è prevista la possibilità di rivolgersi al TAR o al Difensore Civico.
 
Normativa di Riferimento:
Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 (testo aggiornato al 2005) - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 27/06/1992 articolo 8 - Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241
 
Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali
 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 184 del 2006 - disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi in conformità a quanto stabilito nel capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
 
Decreto Legislativo n. 195 del 2005 - "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"



 
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